Con l’obiettivo di favorire la diffusione del contratto di apprendistato, viene inserito col D.Lgs 81/2015 un sistema duale di istruzione e formazione, alternativo ai percorsi scolastici.
La nuova disciplina ha quindi l’obiettivo di prevedere:
Ø Un sistema che unisca la formazione sul lavoro, effettuata in azienda;
Ø Percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative.
Tre sono le tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (dedicato a giovani dai 15 ai 25 anni di età);
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni di età);
3. Apprendistato per l’alta formazione e ricerca (dedicato ai giovani tra i 18 e i 29 anni di età).
La modifica principale, comune alle tre tipologie di apprendistato, riguarda l’estensione della tutela indennitaria ai licenziamenti illegittimi (contratto a tutele crescenti), ove il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Nel solo caso di apprendistato duale (Risorse specializzate, competenti, con conoscenze non solo teoriche, ma soprattutto pratiche, sviluppate sul campo), che consente di conseguire una qualifica ed un titolo di studio, vige il limite generale del rispetto del rapporto numerico tra numero di apprendisti e lavoratori qualificati.
Si intende, per lavoratore qualificato “persona dotata di specifica preparazione professionale”.
Quindi il Decreto definisce il numero di apprendisti che possono essere assunti:
NUMERO DIPENDENTI NUMERO ASSUNZIONI IN APPRENDISTATO
Datore con fino a 9 dipendenti > 100% assunzioni
Datore con da 10 a 49 dipendenti > Per ogni 2 lavoratori qualificati in servizio, possono essere assunti 3 apprendisti;
Datore senza lavoratori qualificati > 3
Datore con almeno 50 dipendenti > Obbligo di assumere col solo apprendistato professionalizzante (stabilizzando almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi di collaborazione). In caso di i nadempimento all'obbligo di conversione di tutti gli apprendisti assunti in più sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto; in caso nessuno receda, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
NOTA BENE: nel caso di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alle qualificazioni cui è finalizzato il contratto.
I benefici contributivi per l’apprendistato sono confermati per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell’apprendistato (tranne casi di lavoratori beneficiari di disoccupazione o mobilità).