Il Jobs Act ha innovato l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (SL), che giunge dopo 45 anni dalla normazione attuata con lo Statuto dei Lavoratori (di seguito SL).
Fatto salvo il divieto assoluto di fare uso di impianti audiovisivi o di altri strumenti per il fine esclusivo di procedere al controllo a distanza del dipendente, l’introduzione del secondo comma consente l'installazione di strumenti che possono implicare, il controllo dei dipendenti in presenza di esigenze di natura organizzative, produttive oppure di tutela del patrimonio aziendale.
Già la Cassazione ha sostenuto che gli artt. 4 e 38 dello SL non impediscono i cd. controlli difensivi sul patrimonio dell'azienda da azioni delittuose poste in essere da chiunque compresi i dipendenti.
La Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita di una commessa che era stata sorpresa da una telecamera mentre sottraeva del denaro dalla cassa dell'esercizio commerciale. I giudici hanno osservato che il mancato rispetto dell'iter procedurale dell'art. 4, comma 2 assume rilievo solo sotto il profilo civilistico, ma non inficia la possibilità di valutare, quale elemento probatorio, nel processo penale le videoriprese.
Le esigenze di prevenzione dei reati prevalgono sul diritto alla riservatezza del lavoratore, laddove vi siano effettivi sospetti dell'attività illecita poste in essere all'interno del luogo di lavoro.
Ciò detto, la domanda da porsi è: quale interesse è più meritevole di tutela tra la riservatezza del lavoratore e la tutela del patrimonio aziendale?